A seguito della sentenza n. 18287 del 2018 della Corte di Cassazione, con la quale l’assegno divorzile dovuto dal coniuge economicamente più forte è stato sganciato dal tenore di vita avuto durante la vita matrimoniale e collegato, per la sua determinazione, alla capacità economica del coniuge debole, la deputata Morani ha presentato il 12 aprile 2018, la proposta di legge n. 506 di modifica dell’art. 5 della legge sul divorzio n. 898 del 1970.
Assegno Divorzile
La proposta prevede che: «Al fine di cui al sesto comma, il tribunale valuta, in rapporto alla durata del matrimonio: le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio; il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale; l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti; il comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.
Tenuto conto di tutte le circostanze indicate nel settimo comma, il tribunale può predeterminare la durata dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza del richiedente l’assegno.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza».
Tale modifica porterebbe a calcolare l’assegno di divorzio facendo riferimento, oltre ovviamente al reddito dei 2 ex coniugi, alla ridotta capacità reddituale di uno dei 2 coniugi dovuta a ragioni oggettive (titolo di studio, età, esperienze lavorative) legate alla scelta di occuparsi della famiglia nonché alla cura e l’impegno dei figli minori o disabili o comunque non economicamente indipendenti.
Assegno Divorzile
Stabilito l’ammontare dell’assegno di mantenimento il Giudice può anche stabilirne la durata quando l’impossibilità del coniuge debole di lavorare sia dovuta a motivi momentanei e superabili. Viene, quindi, introdotto il cd assegno a termine.
La proposta di modifica approvata il 14 maggio 2019 e trasmessa al senato.
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