Il soggetto che acquista un nuovo immobile ha l’onere di richiedere al venditore una dichiarazione scritta dell’amministratore del condominio inerenti i debiti condominiali del venditore. Una volta ricevuta tale dichiarazione e se negativa, pagato il relativo debito l’acquirente compra l’immobile e non deve ritenersi responsabile dei debiti pregressi, avendo egli sanato quanto indicato dall’amministratore in accordo con i venditore.
Tuttavia, spesso gli amministratori condominiali hanno l’uso di richiedere al nuovo acquirente le spese condominiali inerenti vecchie pendenze riguardanti o onorari di professionisti o lavori eseguiti sui palazzi e non ancora saldati al momento dell’acquisto di un immobile
Sul tema è intervenuta una interessante ordinanza della Corte di Cassazione Civili Ordinanza n. 12589/2020. In particolare la Corte di Cassazione ribadisce il concetto secondo cui il nuovo acquirente non è tenuto a pagare i debiti pregressi del venditore e l’eventuale terzo creditore non può richiedere con decreto ingiuntivo il pagamento di tali debiti al nuovo acquirente.
La Corte di Cassazione, dichiara, ancora che “In generale il condomino è tenuto a contribuire nella spesa la cui necessità maturi e risulti quando egli è proprietario di un piano o di una porzione di piano facente parte del condominio: e siccome l’obbligo nasce occasione rei e propter rem, chi è parte della collettività condominiale in quel momento deve contribuire”
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